MANIFESTO DELL’URCA
1. La conservazione degli ecosistemi, comprensivi di tutte le specie animali, nessuna esclusa, sono obiettivi primari di ogni cittadino. Questa importante finalità viene perseguita in modo diverso da diversi gruppi sociali, soddisfacendo anche interessi soggettivi, ma sempre in modo congruente con le attività degli altri gruppi e tenendo comunque presente la necessità di conservare l'ambiente e le specie che in esso vivono. 2. L'URCA è un'associazione alla quale aderiscono tutti coloro che intendono operare per il raggiungimento delle finalità di cui sopra mediante l'esercizio di una gestione faunistico-venatoria moderna. L'adesione all'URCA è quindi un'opportunità anche per quei conservazionisti, che, pur non praticando la caccia, considerano l'attività venatoria un'opzione che può concorrere, assieme ad altre, a migliorare la qualità dell'ambiente e a mantenere o ricreare comunità di animali selvatici ricche e diversificate. 3.La caccia come concepita dall'URCA non è pertanto uno sport, ma una forma di gestione che risponde ai principi di conservazione della risorsa naturale rinnovabile costituita dalla fauna. L'attività venatoria deve essere attuata secondo criteri economici, sulla base delle più attuali conoscenze scientifiche e con le tecniche più idonee a perseguire gli obiettivi di gestione prefissati, pur seguendo regole sportive altamente ritualizzate dettate dall'etica venatoria. 4. L'adesione all'URCA impegna alla più stretta osservanza delle norme vigenti in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia (leggi nazionali, regionali e regolamenti locali). Nel contempo l'Associazione si fa promotrice, ove ne ravvisi l'opportunità, di miglioramenti nel quadro normativo ai diversi livelli attraverso proposte efficacemente motivate, da avanzare nelle sedi opportune nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e seguendo criteri di coerenza e trasparenza. 5. L'URCA instaura e mantiene una costante collaborazione con le istituzioni decentrate, regioni, provincie, ambiti territoriali di caccia, per la concreta attuazione degli indirizzi di programmazione della gestione faunistico-venatoria (carte regionali delle vocazioni faunistiche, piani faunistico-venatori provinciali, programmi di assestamento faunistico degli ATC), sia in maniera propositiva nella fase di elaborazione degli indirizzi, sia fornendo il necessario lavoro volontario nella fase di realizzazione sul territorio. 6. L'URCA ritiene di prioritaria importanza il raggiungimento di una naturalità sempre più diffusa basata sulla presenza programmata di zoocenosi in sintonia con lo stato e l'evoluzione dell'ambiente appenninico. In tale contesto un ruolo fondamentale è rivestito dagli Ungulati e dai grandi predatori. Per tale motivo l’URCA intende collaborare, mediante i propri iscritti e le proprie strutture locali e nazionali, alla realizzazione di progetti di reintroduzione, purché stilati secondo le direttive dell'INFS e supportati da un adeguato piano di fattibilità, a prescindere dall'istituzione all'interno della quale il progetto venga a realizzarsi (aree protette od aree di caccia). Nel contempo l'associazione intende stimolare una gestione ambientale complessiva del territorio appenninico che, attraverso gli strumenti di settore ( piani idrogeologici, agricoli, forestali, ecc.) assicuri un'elevata diversità vegetazionale, faunistica e paesaggistica in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti, anche attraverso l'indotto economico fornito da attività a basso impatto ambientale. 7. L'URCA ritiene altresì che la massima naturalità possibile debba fondarsi sulla completezza degli areali e pertanto sull'abbattimento, o quanto meno sulla riduzione, delle barriere faunistiche esistenti o progettate (fisiche o gestionali) in una visione che superi la troppo rigida dicotonia attualmente esistente tra i criteri di gestione faunistica delle aree protette e quella del territorio nel quale è praticata la caccia. 8. L'URCA ritiene che affinché le finalità sin qui enunciate possano essere realizzate solo attraverso il progredire dei processi di miglioramento culturale dell'ambiente venatorio. L'associazione dunque compie ogni sforzo attraverso gli strumenti più opportuni (istituzione di corsi, promozione di convegni e conferenze, realizzazione di pubblicazioni e audiovisivi) per favorire presso i propri soci sia l'accrescimento delle conoscenze tecniche e scientifiche riguardanti la biologia e la gestione della fauna, sia la crescita della sensibilità naturalistica, l'adesione ideale e concreta ai principi della conservazione e la scrupolosa osservanza dell'etica venatoria. Ciò nella convinzione che solo un cacciatore culturalmente preparato e caratte rizzato da un comportamento corretto possa affrontare, attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con l'opinione pubblica. 9. Una gestione venatoria ispirata ai principi di conservazione deve obbligatoriamente fondersi sulla pianificazione e sull'uso oculato delle risorse faunistiche, ambientali ed umane. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono le cacce di selezione degli Ungulati e tutte quelle dotate di alti contenuti tecnici ed educativi, nonché rispettose delle altrui sensibilità. L'URCA rifiuta in linea di principio qualsiasi forma di gestione venatoria fondata sull'artificialità e precarietà degli interventi faunistici (introduzioni, ripopolamenti, foraggiamento artificiale) e persegue una politica volta al loro progressivo abbandono nella prassi gestionale. 10. Con il presente manifesto, l'URCA intende dare un contributo al superamento delle incomprensioni fra mondo venatorio e ambientalista, nel quadro di una gestione faunistica moderna proiettata verso un futuro nel quale il fare a vantaggio di tutti prevalga sul condannare a vantaggio della propria parte. Roberto Gatti Direttore della Scuola di Gestione Faunistica dell'Appennino Sandro Lovari Professore Ordinario Dipartimento di Biologia Evolutiva, Università di Siena Vito Mazzarone Tecnico Faunistico Giuseppe Meneguz Professore Associato Dipartimento Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia, Università di Torino Franco Perco Direttore dell'Osservatorio Faunistico di Pordenone Guido Tosi Professore Associato Dipatimento di Biologia, Università di Milano Bologna, 30 marzo 1993
STATUTO DELL’UNIONE REGIONALE CACCIATORI dell’APPENNINO - U. R. C. A. M A R C H E -
NATURA Art. 1 Si è costituita l’UNIONE REGIONALE CACCIATORI dell’APPENNINO della Regione MARCHE in seguito denominata U.R.C.A. Marche. Art. 2 L’Unione di cui all’Art. 1 è una associazione privata composta da appassionati amanti del nostro Appennino Marchigiano. L’Unione non ha scopo di lucro. Art. 3 L’U.R.C.A. Marche ha sede in Fano (PU), Via Fenile S/N (vicino al n. 5), presso il Signor Battisti Mauro. FINALITA’ Art. 4 Le finalità dell’U.R.C.A. Marche sono: valorizzare l’Appennino Marchigiano ai fini venatori e ambientali; diffondere la conoscenza della tipica fauna appenninica e dell’ambiente in cui vive, curarne l’incremento e il prelievo programmato con particolare riguardo agli ungulati. Art. 5 Per il raggiungimento di tali finalità l’U.R.C.A. Marche si propone di svolgere le seguenti attività: contribuire a ricerche tecnico-scientifiche dirette a mantenere e/o migliorare gli ambienti naturali appenninici; 1.favorire ricerche, studi, censimenti della fauna presente per incrementarla e valorizzarla; 2.promuovere programmi di reintroduzione della fauna autoctona anche in collaborazione con Enti pubblici e altre Associazioni; 3.organizzare convegni, seminari, giornate di studio, incontri anche con le Regioni limitrofe su temi riguardanti la fauna appenninica e l’ambiente in cui vive; 4.proporre e sollecitare gli Enti competenti ad adottare regolamenti per l’esercizio venatorio programmato svolto da cacciatori esperti espressamente autorizzati previa partecipazione ad appositi corsi di abilitazione al prelievo con metodi selettivi; 5.effettuare corsi di preparazione dei cacciatori e delle guardie di vigilanza volontaria a svolgere una funzione permanente di educazione ambientale e venatoria anche in collaborazione con Enti pubblici e altre Associazioni; 6.assistere gli associati nell’ambito dei propri fini istituzionali; attuare quanto possibile ed utile per gli associati stessi; 7.raccogliere ed elaborare dati e statistiche sia sui censimenti che sui prelievi; 8.porre in essere ogni altra iniziativa utile agli associati. Art. 6 Possono far parte dell’U.R.C.A. Marche le Associazioni Venatorie, Agricole, Naturalistiche, Ambientaliste, Aziende Faunistico-Venatorie, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), gli agricoltori, i cacciatori, coloro che si occupano di studi, ricerche, sperimentazioni, programmazione in campo venatorio, ecologico, agricolo, vegetazionali ed in genere tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’U.R.C.A. Marche. La domanda di associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci rimangono tali fino alle loro dimissioni comunicate a mezzo lettera raccomandata. Le dimissioni decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulla eventuale espulsione per morosità o per gravi motivi decide improrogabilmente il Consiglio Direttivo. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE Art. 7 L’U.R.C.A. Marche è articolata a livello Regionale. Può essere ammessa una articolazione a livello Provinciale come descritto al successivo Art. 14. A livello Regionale è dotata di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ha funzioni di coordinamento e indirizzo sui livelli Provinciali (Sezioni) eventualmente presenti. I livelli Provinciali hanno autonomia gestionale sui fondi che il livello Regionale stabilisce annualmente di assegnare. Tali fondi sono stabiliti sulla base di specifica richiesta motivata dai livelli Provinciali e le spese sostenuti da questi devono essere rendicontate annualmente al livello Regionale. Art. 8 Il livello Regionale è strutturato in: Assemblea degli iscritti; Consiglio Direttivo. Art. 9 Spetta all’Assemblea degli iscritti: eleggere i componenti del Consiglio Direttivo i quali a loro volta eleggono, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; eleggere i Responsabili di Settore; controllare i risultati ottenuti; approvare annualmente, entro il mese di marzo dell’anno successivo, i bilanci consuntivo e preventivo; incrementare il numero dei “Settori”, annullarne o sospenderne gli esistenti come definito dal successivo Art. 13. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e in via straordinaria tutte le volte che lo richiede almeno un quinto degli iscritti o lo richiedano le Sezioni Provinciali. Sia le Associazioni iscritte che i singoli associati dispongono di un solo voto, composto da tre preferenze più una per ogni Responsabile di Settore da eleggere. Ogni associato ha diritto a farsi rappresentare, se impossibilitato ad intervenire, da un altro associato per mezzo di una delega scritta; ogni associato non può rappresentare, oltre se stesso, più di un altro associato. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente, mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima salvo le convocazioni urgenti; l’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è fissata in prima e in seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un’ora. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza (fisica o per delega) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) Consiglieri fino ad un massimo di 11 (undici). Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti figure: Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Responsabile Settore “Formazione, informazione, ricerca”; Responsabile Settore “Gestione venatoria”; Responsabile Settore “Aree protette”; Responsabile Settore “Cinofilo”; Presidenti delle Sezioni Provinciali eventualmente esistenti. I Presidenti delle Sezioni Provinciali sono ammessi di diritto al Consiglio Direttivo. Gli altri Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto in seno all’Assemblea degli iscritti. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In seno al Consiglio Direttivo possono ricoprire due cariche contemporaneamente solo il Vice Presidente ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali. Il Consiglio Direttivo nomina due Revisori dei Conti scegliendoli possibilmente tra gli associati dell’Unione. Il Consiglio Direttivo, nel proprio seno, nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. I Responsabili dei Settori sono eletti direttamente dall’Assemblea degli iscritti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre e comunque ogni volta che lo si riterrà necessario ovvero quando almeno la metà dei Consiglieri ne facciano motivata richiesta. La convocazione viene disposta dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta del Consiglio Direttivo è ritenuta valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle riguardanti le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell’Unione per le quali necessita il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 11 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 1.perseguire i fini statutari anche attraverso l’utilizzo dei mezzi di informazione di massa; 2.stabilire e mantenere rapporti con i competenti Enti pubblici regionali e provinciali e con l’associazionismo agricolo, venatorio e ambientalista; 3.definire le linee programmatiche ed operative, dettando gli indirizzi ai Settori; 4.analizzare i programmi delle Sezioni Provinciali, assegnare loro i fondi annuali e verificarne l’attuazione e la rendicontazione finanziaria; 5.approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale approvati dai Revisori; 6.tenere la contabilità e la cassa, raccogliere i fondi e le quote associative, autorizzare le spese comprese quelle dei Settori e delle Sezioni Provinciali; 7.redigere il Regolamento di attuazione dello Statuto; 8.indire conferenze, tavole rotonde, congressi, organizzare corsi teorico-pratici a livello regionale e provinciale per i propri soci ottenendone il riconoscimento dagli Enti pubblici preposti; 9.svolgere azione promozionale per l’U.R.C.A. Marche ed appoggiare le iniziative tendenti ad istituire organismi analoghi in altre Regioni; 10.far osservare le normative vigenti. Art. 12 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’U.R.C.A. Marche nelle varie sedi e manifestazioni e ne è il legale rappresentante. Il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea degli iscritti. Compiti del Presidente sono: convocare le sedute del Consiglio Direttivo, convocare e presiedere l’Assemblea degli iscritti; sottoscrivere e presentare in Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi precedentemente approvati dai Revisori dei conti e dal Consiglio Direttivo; emanare eventuali provvedimenti di espulsione dall’U.R.C.A. Marche; sottoscrivere e rilasciare le tessere associative; gestione ordinaria dell’Associazione insieme al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, provvedendo a tutto quanto non è espressamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere sostituito nelle proprie funzioni dal Vice Presidente per brevi periodi di assenza. Art. 13 Sono determinate specifiche aree tematiche funzionali al perseguimento delle finalità dell’U.R.C.A. Marche ed alla realizzazione delle attività previste, come dai precedenti Art 4 e 5. Tali aree sono nominate Settori. Ai fini del perseguimento degli scopi statutari dell’U.R.C.A. Marche sono istituiti i seguenti 4 Settori: Settore “Formazione, informazione, ricerca”; Settore “Gestione venatoria”; Settore “Aree protette”; Settore “Cinofilo”. Ogni Settore è rappresentato da un Responsabile che ha il compito di dirigere le attività previste relativamente alla specifica area tematica e definite dalle linee programmatiche deliberate in seno al Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Settore ha autonomia operativa nell’ambito di tali attività. Per ogni attività definita dal Consiglio Direttivo, anche su proposta di ogni Responsabile di Settore, il Responsabile di Settore vedrà assegnatogli dal Consiglio Direttivo stesso un fondo da utilizzare nello svolgimento delle proprie funzioni. Le spese sostenute dal Responsabile di Settore vanno rendicontate al Consiglio Direttivo. Nell’ambito delle specifiche attività il Responsabile di Settore tiene anche i contatti con interlocutori esterni, qualora se ne presenti la necessità ai fini della funzionalità operativa. Il Responsabile di Settore è componente del Consiglio Direttivo e viene eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti. In seno al Consiglio Direttivo il Responsabile di Settore non può ricoprire altre cariche ad eccezione di quella di Vice Presidente e Presidente di Sezione Provinciale. I Settori possono essere incrementati, sospesi o annullati sulla base delle proposte portate da qualsiasi associato, attraverso il voto favorevole dei ¾ dell’Assemblea degli iscritti. Art. 14 Possono essere presenti livelli di articolazione provinciali dell’U.R.C.A. Marche definite Sezioni Provinciali. Le Sezioni Provinciali possono essere istituite qualora gli associati U.R.C.A. Marche residenti nella Provincia di riferimento siano in numero non inferiore a 30 (trenta), propongano al Consiglio Direttivo l’istituzione della Sezione con richiesta firmata dei 2/3 (due terzi) del totale degli associati provinciali e tale richiesta venga positivamente accolta dal Consiglio Direttivo che delibera l’istituzione della Sezione Provinciale. Art. 15 Le Sezioni Provinciali si strutturano in: Assemblea Provinciale; Comitato Locale. Art. 16 Spetta all’Assemblea Provinciale: eleggere i componenti del Comitato Locale i quali a loro volta eleggono, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; proporre le metodologie gestionali più opportune al Comitato Locale; controllare i risultati ottenuti; deliberare lo scioglimento della Sezione. L’Assemblea Provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e in via straordinaria tutte le volte che lo richiede almeno un quinto degli iscritti di Sezione o lo richieda il Comitato Locale. Sia le Associazioni iscritte che i singoli associati dispongono di un solo voto. Ogni associato ha diritto a farsi rappresentare, se impossibilitato ad intervenire, da un altro associato per mezzo di una delega scritta; ogni associato non può rappresentare, oltre se stesso, più di un altro associato. La convocazione è disposta dal Presidente, mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima salvo le convocazioni urgenti; l’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è fissata in prima e in seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un’ora. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza (fisica o per delega) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Locale; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti tranne quelle riguardante lo scioglimento della Sezione per la quale occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati. Art. 17 Il Comitato Locale è costituito da 5 (cinque) membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Spetta al Comitato Locale: eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; proporre le metodiche gestionali più opportune; organizzare la realizzazione delle attività deliberate in seno di Consiglio Direttivo; formulare richieste di fondi al Consiglio Direttivo sulla base di programmi proposti; presentare al Consiglio Direttivo la rendicontazione annuale delle spese sostenute; controllare i risultati ottenuti e trasmettere le sintesi al Consiglio Direttivo; ricercare e mantenere, a livello provinciale, rapporti con gli Enti pubblici e Associazioni. Il Comitato Locale si riunisce almeno una volta a bimestre, o più spesso qualora lo si ritenesse necessario, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. La convocazione viene disposta dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima; l’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Le riunioni del Comitato Locale sono valide se vi è la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Presidente del Comitato Locale, ovverosia della Sezione Provinciale, entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo del livello Regionale. NORME GENERALI Art. 18 L’anno finanziario corrisponde all’anno solare. Art. 19 Delle riunioni di tutti gli organi Regionali e Provinciali si tiene verbale in apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 20 L’Associazione ha durata fino all’anno 2050. Art. 21 In caso di scioglimento delle Sezioni Provinciali gli eventuali fondi residui vengono trasferiti al livello Regionale. In caso di scioglimento dell’U.R.C.A. Marche i fondi disponibili saranno devoluti all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) di Bologna. Art. 22 Per quanto non contemplato e/o previsto nel presente Statuto valgono le norme del Regolamento di cui all’Art. 11 punto 7., nonché le norme del Codice Civile. Fano, lì 28/03/2008
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